Art. 191 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Il bando di gara puo' prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprieta' di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono piu', secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili gia' inclusi in programmi di dismissione, purche' prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento della proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalita' previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva