Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 20 maggio 2017 · versione 0 su Normattiva