Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ((regionale)) ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 20 maggio 2017 al 1 luglio 2023 · versione 4 su Normattiva