Art. 92 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
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Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 63, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.
Testo vigente dal 19 aprile 2016 al 15 luglio 2016 · versione 0 su Normattiva