Art. 92PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

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Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere ((di cui all'articolo 64, comma 8,)) effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Testo vigente dal 15 luglio 2016 al 1 luglio 2023 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art92 · fonte su Normattiva