Art. 101 — Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18)
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L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:
- a)al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
- b)per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
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