Art. 101 — Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione (art. 66, direttiva 2004/18)
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L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:
- a)al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
- b)per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), ((f), f-bis), g) e)) h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.
Testo vigente dal 17 ottobre 2008 al 19 aprile 2016 · versione 18 su Normattiva