Art. 122
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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10 versioni dal 2006
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Ritenuta violazione della legge delega che non consentirebbe la previsione di disciplina dettagliata per gli appalti «sotto soglia» - Esclusione - Estensione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione anche agli appalti «sotto soglia» - Inconferenza del mero dato dell'analiticità della disposizione in ordine alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della normativa statale denunciata - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 122, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 124, commi 2, 5 e 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono norme applicabili ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, censurate, in riferimento agli artt. 76, in relazione all'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, 117, comma terzo, e 118 Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità e per violazione della legge delega che non consentirebbe la previsione di disciplina dettagliata per gli appalti «sotto soglia». Al di là della portata soltanto facoltizzante di talune delle norme impugnate (art. 124, comma 2), si tratta, comunque, di disposizioni mirate a garantire, attraverso l'adozione di adeguate misure di pubblicità, parità di trattamento e di non discriminazione nella fase di partecipazione alle gare pubbliche, operanti anche per i contratti al di sotto della soglia comunitaria, al fine di assicurare che il mercato su cui incide la singola attività contrattuale sia effettivamente concorrenziale. Inoltre non costituisce elemento indefettibile di identificazione della materia della tutela della concorrenza l'esistenza di sole norme di principio, in quanto la valutazione in ordine alla proporzionalità e alla adeguatezza dell'intervento legislativo dello Stato ha una portata più ampia, che trascende il mero dato della analiticità delle norme censurate.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione, procedura negoziata e procedure ristrette - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità - Omessa indicazione delle disposizioni, tra loro eterogenee, aventi l'asserito contenuto eccessivamente analitico nonché di elementi argomentativi idonei a motivare le censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 4, 54, comma 4, 55, comma 6, 56, 57, 62, commi 1, 2, 4 e 7, da 81 a 88, 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevedono disposizioni in materia di criteri di aggiudicazione, procedura negoziata e procedure ristrette, censurati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost., per ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», nonché per il carattere di eccessiva analiticità della disciplina denunciata in asserito contrasto con i canoni della ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente non ha infatti indicato quali siano le specifiche disposizioni che presenterebbero un contenuto eccessivamente analitico, atteso che le norme censurate hanno un contenuto ampio e, sotto molti profili, eterogeneo; dall'altro, non ha addotto alcun elemento argomentativo idoneo a dimostrare che la suddetta analiticità non sia, nella specie, proporzionata e adeguata rispetto al fine di tutelare gli assetti concorrenziali del mercato.
Riguarda ancheart. 11 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 54 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 55 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 56 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 62 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 81 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.e altri 7
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art122 · fonte su Normattiva