Art. 137 — Inadempimento di contratti di cottimo (art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all. F)
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Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta' riservate dal contratto alla stazione appaltante.
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