Art. 355 c.p. — Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
[1]Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
[2]La pena e' aumentata se la fornitura concerne:
[3]1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
[4]2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
[5]3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
[6]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.
[7]Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva