Art. 157 — Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto
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Le societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita' possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 1 febbraio 2007 · versione 0 su Normattiva