Art. 204Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione (articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)

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L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, e' ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito e' trasmessa all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati e' trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo. 27 52 L'affidamento con procedura negoziata e' altresi' ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia e' consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono essere eseguiti:

  • a)in amministrazione diretta, fino all'importo di trecentomila euro;
  • b)per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

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Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106

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Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo: [...] b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' elevata a 1,5 milioni di euro".

Testo vigente dal 31 luglio 2014 al 19 aprile 2016 · versione 66 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art204 · fonte su Normattiva