Art. 21
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Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente ((all'articolo 20, comma 1)) se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.
Testo vigente dal 17 ottobre 2008 al 19 aprile 2016 · versione 18 su Normattiva