Art. 211

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Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita' relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:

  • a)"invio postale": un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
  • b)"servizi postali": servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono: - "servizi postali riservati": servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261; - "altri servizi postali": servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
  • c)"altri servizi diversi dai servizi postali": servizi forniti nei seguenti ambiti: - servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i "mailroom management services"; - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata; - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; - servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali). Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).

Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 30 aprile 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art211 · fonte su Normattiva