Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 2006
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Lamentata violazione dell'art. 97 Cost. - Censura non ridondante in lesione di competenza regionale - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, in relazione all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto, in via di impugnazione principale, le Regioni sono legittimate a censurare leggi dello Stato esclusivamente per questioni attinenti al riparto delle rispettive competenze, a meno che la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, violazione nella specie prospettata in modo generico e comunque non ridondante nella lesione di competenze delle Regioni. - In senso conforme, v. citate sentenze numeri 116/2006, 383/2005, 287, 196 e 4/2004, 274/2003.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Lamentata adozione da parte del legislatore delegato, nel silenzio della legge delega, di norme incidenti sul riparto della competenza legislativa concorrente - Applicazione diretta, da parte del legislatore delegato, dei principi e delle disposizioni della Costituzione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per asserito contrasto tra quanto previsto dal decreto legislativo e la delega contenuta nella legge n. 62 del 2005, la quale non conterrebbe alcuna disposizione circa la possibilità del Codice di incidere sul riparto delle competenze legislative concorrenti. È infatti indubitabile che il legislatore delegato, anche nel silenzio della legge di delega, sia tenuto comunque alla osservanza dei precetti costituzionali, indipendentemente, da ogni richiamo che di essi faccia la norma delegante.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorso della Regione Veneto - Asserita acquisizione del parere della Conferenza unificata su schema di decreto legislativo diverso da quello in concreto adottato dal Consiglio dei ministri - Possibilità per il Governo di adottare modificazioni allo schema di decreto sottoposto alla Conferenza unificata - Sussistenza - Limiti - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per asserita inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, in quanto non sarebbe stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata e, in particolare, in quanto tale parere sarebbe stato richiesto ed acquisito in relazione ad uno schema di decreto legislativo diverso da quello poi adottato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 marzo 2006. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione. - In senso conforme, v. sentenza n. 179/2001. - Sul sistema delle Conferenze quale forma di cooperazione di tipo organizzativo idonea ad integrare il parametro della leale collaborazione, v. citata sentenza n. 31/2006. - Sul mancato coinvolgimento della Conferenza unificata previsto da un atto legislativo di rango primario, v. citate sentenze n. 437/2001 e nn. 423 e 6/2004.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo della mancata previsione di adeguate forme di coordinamento tra i diversi livelli territoriali coinvolti, pur vertendo la disposizione impugnata in settori caratterizzati da interferenza e sovrapposizioni di materie. La censura, a prescindere dalla sua genericità, non è pertinente, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale (quale quello contenuto nella disposizione censurata) attinente al riparto delle competenze statali e regionali.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Normativa riferibile alle sole materie di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di «programmazione di lavori pubblici». L'attività di programmazione di tali lavori non essendo una materia a sé stante, né risultando riconducibile ad uno specifico ambito materiale, segue il regime giuridico proprio della realizzazione delle relative opere, le quali possono rientrare, a seconda dei casi, in settori di competenza esclusiva statale o residuale delle Regioni ovvero ripartita tra Stato e Regioni e, alla luce del contenuto precettivo della disposizione impugnata, appare evidente che nel contesto della disposizione stessa il riferimento all'attività di programmazione riguarda soltanto quei procedimenti preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche, che esulino sia dalla competenza esclusiva dello Stato, sia da quella residuale delle Regioni, per rientrare, invece, in una delle materie di competenza concorrente individuate dal terzo comma dell'art. 117 Cost. Così interpretata, la norma contenuta nel comma in questione si sottrae alle sollevate censure di violazione di competenze regionali.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione delle attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni - Possibilità di riferire la normativa denunciata alla materia «governo del territorio» - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato nella fase di «approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi». Invero l'ambito di incidenza della norma in esame è rappresentato dall'urbanistica, con conseguente inclusione della stessa nella sfera delle potestà legislative inerenti alla materia concorrente del governo del territorio. - Sulla riconducibilità dell'"urbanistica" nell'ambito della competenza concorrente in materia di "governo del territorio", v. citate sentenze nn. 303/2003, nonché sentenze nn. 383 e 336/2005.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale - Possibilità di riferire la normativa denunciata a procedimenti riconducibili a materia di competenza concorrente - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, promosse, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in tema di organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento. L'organizzazione - che riguarda il settore della realizzazione delle opere pubbliche, nonché quello delle forniture o dei servizi, e non certamente l'altro, più generale, concernente la struttura ed il funzionamento dell'ente Regione - cui la norma si riferisce è quella propria dell'apparato o degli apparati incaricati di operare nel settore preso in considerazione e, in particolare, del responsabile del procedimento, di cui si prevede l'istituzione e non le modalità organizzative. Orbene, la connessione tra l'organizzazione e i compiti e requisiti del responsabile del procedimento consente, con riferimento al settore in esame, di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione e ritenere che essa non sia invasiva della sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni, collocandosi invece, in funzione strumentale, nell'ambito di procedimenti che appartengono alla competenza ripartita Stato-Regioni e seguendone, in conseguenza, le sorti.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della competenza legislativa statutaria provinciale - Sussistenza di clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie in tema di adeguamento della normativa provinciale a quella statale sopravvenuta - Conseguente difetto di interesse - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per difetto di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata in relazione all'art. 117 Cost. per ritenuto contrasto con le disposizioni dello statuto speciale, che attribuiscono nel settore in esame alla legge provinciale competenza legislativa primaria. L'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene, infatti, una clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie. Sicché, a tale fine, opera il meccanismo prefigurato dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo il quale l'emanazione di nuove norme statali non determina una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un obbligo di adeguamento entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto legislativo statale nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito. - Sulla idoneità della clausola di salvaguardia ad escludere denunciati vizi di costituzionalità per asserite violazioni di prerogative regionali o provinciali, v. citate sentenze n. 302/2003, nonché sentenze nn. 384, 287 e 263/2005.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lazio e Abruzzo - Ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale - Asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia» - Esclusione - Sussistenza del titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione - in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 -, nonché dell'art. 117, quinto comma, Cost., per ritenuta violazione della legge delega in tema di conferimento alle Regioni del potere di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza concorrente e residuale, per asserita violazione del vincolo a dettare solo norme suppletive e cedevoli nonché della competenza legislativa regionale concernente la disciplina dei contratti «sotto soglia». Sussiste infatti un titolo di legittimazione dello Stato a disciplinare, in via esclusiva, i profili di attività indicati dalla norma impugnata; il che consente allo Stato l'adozione di una normativa non soltanto di principio, ma anche di dettaglio, avente carattere esaustivo.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della legge delega per mancata acquisizione del parere della Conferenza unificata - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale stabilisce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali, sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 25, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per lamentata inosservanza dei cosiddetti limiti ulteriori della delega, non essendo stato rispettato il vincolo procedimentale previsto dalla suindicata disposizione, che imponeva di sentire il parere della Conferenza unificata. Invero non sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel caso in cui le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo successivamente alla sua sottoposizione alla Conferenza unificata siano imposte dalla necessità di adeguare il testo alle modifiche suggerite in sede consultiva. Peraltro, la ricorrente non ha neppure indicato quali siano le specifiche disposizioni introdotte dal Governo ex novo nel comma in esame idonee ad incidere su competenze regionali, con conseguente impossibilità di riscontrare l'asserito vulnus al principio costituzionale di leale cooperazione.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione a specifici ambiti materiali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Genericità delle censure e contraddittorietà della prospettazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, in relazione agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto esso stabilisce che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente Codice», anziché «non possono prevedere una disciplina contrastante con i principi desumibili dal presente Codice, in relazione alla tutela della concorrenza». La prospettazione della questione è infatti generica, atteso che con la censura formulata non si deducono specifici vizi di incostituzionalità, ma si tende all'introduzione nel testo della disposizione impugnata di una norma nuova e diversa, nonché contraddittoria, in quanto si richiama espressamente, da un lato, la tutela della concorrenza, contemplata nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, dall'altro, facendosi riferimento «ai principi» contenuti nel Codice, implicitamente il contenuto del terzo comma dello stesso art. 117.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di attenersi alla competenza esclusiva dello Stato in tema di disciplina dei contratti relativi alla tutela dei beni culturali - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali per i profili della determinazione della cauzione e dell'organizzazione amministrativa degli interventi - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, per i «contratti relativi alla tutela dei beni culturali», sarebbe possibile individuare «aspetti della disciplina che non assolvono ad una funzione di salvaguardia, come è ad esempio, per la determinazione della cauzione, per l'organizzazione amministrativa degli interventi, per il responsabile dei procedimenti o per la stessa approvazione dei progetti». La disposizione impugnata si limita a prevedere che «Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali», regolati dagli artt. da 197 a 205 del Codice, mentre la censura proposta ha ad oggetto aspetti specifici di tale disciplina, in relazione ai quali manca l'indicazione della fonte normativa che li regolamenta e sulla quale dovrebbe incidere la richiesta pronuncia. - Sulla riconducibilità della tutela dei beni culturali ad un ambito materiale di competenza legislativa statale, con possibilità per le Regioni di integrare la relativa normativa con misure diverse ed aggiuntive rispetto a quelle previste a livello statale, v. citata sentenza n. 232/2005.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta esorbitanza dalla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e asserita violazione dei canoni dell'adeguatezza e ragionevolezza della normativa statale di dettaglio - Esclusione - Necessità di una verifica della proporzionalità ed adeguatezza della disciplina di dettaglio statale alla luce della finalità della norma impugnata e non del livello di analiticità della stessa - Riferibilità della disciplina impugnata alla materia di competenza esclusiva «tutela della concorrenza» - Riconducibilità del subappalto alla materia «ordinamento civile» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, ai criteri di aggiudicazione e al subappalto, censurato, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, anche a ritenere riscontrabile la sussistenza di un titolo di competenza riconducibile alla materia tutela della concorrenza, nondimeno il legislatore avrebbe violato i canoni della adeguatezza e ragionevolezza mediante «l'assoggettamento indiscriminato alla normativa anche di dettaglio del Codice», così esorbitando dall'ambito di competenza riservato alla legislazione statale. Invero, le procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento (esclusi i profili attinenti all'organizzazione amministrativa), i criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione ed alla formazione dei piani di sicurezza, nonché i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti, rientrano nell'ambito della tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. Con particolare riferimento al subappalto, deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e rientrante nell'ambito materiale dell'ordinamento civile. Nondimeno, esso, per taluni profili non secondari, assolve anche ad una funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato e quindi, anche per questo aspetto, appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento» - Ricorsi delle Regioni Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo - Esclusione - Non configurabilità del «procedimento amministrativo» quale materia - Riconducibilità delle procedure di affidamento alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle procedure di affidamento», sollevate in quanto, essendo «veri e propri procedimenti amministrativi», dette procedure dovrebbero essere disciplinate secondo il riparto di competenze previsto dall'art. 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Invero, il procedimento amministrativo non è una vera e propria materia, atteso che lo stesso, in relazione agli aspetti di volta in volta disciplinati, può essere ricondotto a più ambiti materiali di competenza statale o regionale, entro i quali la disciplina statale regola in modo uniforme i diritti dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, la procedura di affidamento - volta allo scopo di garantire i principi diretti a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti - è fondamentalmente riconducibile alla materia della tutela della concorrenza. - Sulla competenza legislativa regionale in materia di procedimento amministrativo, v. citata sentenza n. 465/1991.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo» - Ricorsi delle Regioni Veneto e Piemonte - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che introduce l'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione e direzione dei lavori, contabilità e collaudo, sollevate in quanto la norma in esame disciplinerebbe settori che atterrebbero ad aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa, così violando materie di competenza concorrente o residuale. Invero, la fase "negoziale" dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'"ordinamento civile". Peraltro la norma impugnata esclude espressamente dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato i «profili di organizzazione e contabilità amministrative», con la conseguenza che in questi ambiti, qualora parte del contratto non fosse una amministrazione statale, sarebbe rinvenibile un titolo di legittimazione regionale. La riconducibilità, pertanto, all'ambito della materia dell'ordinamento civile ovvero a materie di competenza regionale potrà essere stabilita soltanto in relazione alle singole e puntuali norme di disciplina delle fasi attinenti alla conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «al contenzioso» - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Abruzzo - Ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alle materie «giurisdizione» e «giustizia amministrativa» di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla previsione dell'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «al contenzioso», sollevate per ritenuta lesione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale concernente gli aspetti organizzativi e procedurali dell'azione amministrativa. Infatti il "contenzioso" rientra nella competenza esclusiva dello Stato, in relazione alle materie della giurisdizione e della giustizia amministrativa.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza» - Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa residuale e concorrente - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Delimitazione del 'thema decidendum' - Riferibilità della questione esclusivamente ai criteri dell'attività di progettazione e di formazione dei piani di sicurezza nonché alle modalità di verifica dei progetti a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 93 e 112, comma 5, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con riferimento alla previsione dell'obbligo per le Regioni di non prevedere una disciplina diversa da quella stabilita dal Codice in relazione «alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza», sollevate, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto tale disciplina esorbiterebbe dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica. Infatti, detta attività di progettazione va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, riferendosi esclusivamente alla fissazione dei criteri in base ai quali tale attività deve essere svolta in modo da assicurare in ogni caso la più ampia competitività e la libera circolazione degli operatori economici nel segmento di mercato in questione, senza estendersi fino ad incidere sulla spettanza del concreto svolgimento dell'attività progettuale alle singole amministrazioni aggiudicatrici, la cui competenza non è incisa dalla normativa in esame.
Riguarda ancheart. 93 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 112 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art4 · fonte su Normattiva