Art. 213 — Porti e aeroporti (art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
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Le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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