Art. 1195 c.nav. — Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in ((aeroporto)) non adempie le formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva