Art. 237-bis
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 33-quater, comma 2) che "Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, e' spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni".
Testo vigente dal 19 dicembre 2012 al 22 febbraio 2014 · versione 55 su Normattiva