Art. 237-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 2014 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita' dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.41 Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita' delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita' delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie. 47
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 33-quater, comma 2) che "Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, e' spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni".
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 13, comma 11) che "Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006".
Testo vigente dal 22 febbraio 2014 al 19 aprile 2016 · versione 62 su Normattiva