Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Arbitrato - Deferimento delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Introduzione dell'obbligo di previa e motivata autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, a pena di nullità della clausola compromissoria - Inapplicabilità ai soli arbitrati conferiti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 - Denunciata irragionevolezza dell'applicazione retroattiva del divieto - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Collegio arbitrale di Brindisi in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Cost. - dell'art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice (ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012). Lo ius superveniens introduttivo del divieto in parola non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti. Conseguentemente, non si pone alcun problema di retroattività della norma censurata o di ragionevolezza della supposta deroga all'art. 11 delle Preleggi, anche alla luce delle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e della generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione, a cui è dichiaratamente ispirata la censurata previsione della legge n. 190 del 2012. Inoltre, è da escludersi che la prevista autorizzazione crei un privilegio processuale della p.a. idoneo a ledere il principio della parità delle parti nel processo, in quanto il requisito introdotto dal legislatore si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio - e la stessa scelta del contraente - e non determina pertanto alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. ( Precedenti citati: sentenza n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, e, a maggior ragione, la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. ( Precedente citato: ordinanza n. 11 del 2003 ).
sentenza 58/2019massima n. 42174 Riguarda ancheart. 1 legge 190/2012
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Perdurante applicabilità ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
La sopravvenuta abrogazione, per opera dell'art. 217, comma 1, lett. ii ), del d.lgs. n. 50 del 2016, dei censurati art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012 (che stabiliscono il divieto, a pena di nullità, di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice, ad eccezione degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2012), non comporta la necessità di restituzione degli atti al collegio arbitrale rimettente, in quanto non mutano i termini della questione con riguardo alla disposizione originaria, applicabile ratione temporis alla fattispecie controversa. Il giudizio arbitrale è stato infatti instaurato nella vigenza delle modifiche introdotte al precedente codice dei contratti pubblici dalla legge n. 190 del 2012, sulla base di una clausola compromissoria pattuita prima dell'entrata in vigore della stessa legge ed inserita nel bando in assenza di preventiva autorizzazione motivata. Da un lato la citata abrogazione non è retroattiva, ai sensi dello stesso art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016 e in ossequio al principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, dall'altro, non può valere, in senso contrario, la norma dettata dall'art. 216, comma 22, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016 (così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017), in quanto disposizione transitoria speciale in deroga alla generale previsione transitoria contenuta nel comma 1 dello stesso art. 216. Inoltre, l'autorizzazione all'arbitrato è ora regolata dall'art. 209, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, che riproduce nella sostanza il contenuto dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006. ( Precedenti citati: sentenze 250 del 2016, n. 260 del 2015, n. 228 del 2015 e n. 139 del 1985 ).
sentenza 58/2019massima n. 42175 Riguarda ancheart. 1 legge 190/2012
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina a regime - Previsione che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - Lamentata attribuzione alla pubblica amministrazione di un diritto potestativo in ordine all'instaurazione del giudizio arbitrale - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel processo - Asserita disparità di trattamento fra gli arbitrati in materia di contratti pubblici e gli arbitrati disciplinati dal codice processuale civile - Asserita violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - Insussistenza - Questione già scrutinata con la sentenza n. 108 del 2015 - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 102 e 111 Cost. - dell'art. 241, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, che prevede che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 2015, sicché non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla decisione precedentemente assunta. Infatti non solo il legislatore gode di discrezionalità nell'individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso, ma la norma risponde alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché assicura, attraverso la mancata equiparazione tra assenso tacito e autorizzazione espressa, che la scelta dell'amministrazione di deferire ad arbitri le controversie relative ai contratti pubblici sia il risultato della ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. Sulla non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 108/2015.
sentenza 99/2016massima n. 38847 Riguarda ancheart. 1 legge 190/2012
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Valutazione spettante alla Corte costituzionale - Censure relative al corretto esercizio della funzione legislativa (in specie, difetto di delega) - Pregiudizialità logico-giuridica - Conseguente esame preliminare rispetto alle censure per vizi sostanziali.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere esaminate in via preliminare le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost., delle quali è palese la pregiudizialità logico-giuridica, in quanto investono il corretto esercizio della funzione legislativa e che l'eventuale fondatezza di esse eliderebbe in radice ogni questione relativa al contenuto precettivo della disposizione censurata, determinando l'assorbimento di quelle proposte in riferimento ad altri parametri. Spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre. ( Precedente citato: sentenza n. 293 del 2010 ). Il riferimento all'art. 77 Cost. non è conferente per denunciare l'eccesso di delega legislativa.
Riguarda ancheart. 5 d.lgs. 53/2010
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Desumibilità dal quadro normativo e dalla motivazione non implausibile dell'ordinanza di rimessione - Ininfluenza dello ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Ammissibilità della questione.
È rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabilisce i requisiti per la nomina a presidente del collegio arbitrale nelle controversie relative all'esecuzione di contratti pubblici. Il giudizio arbitrale a quo deve ritenersi disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e conseguentemente dalla norma censurata, non sussistendo i presupposti di ultrattività del d.P.R. n. 1063 del 1962 richiamato nella clausola compromissoria. L'esistenza nel medesimo giudizio della situazione di incompatibilità contemplata dal citato art. 241, comma 5, è motivata non implausibilmente dall'ordinanza di rimessione. Lo ius superveniens recato dall'art. 217, comma 1, lett. e ), del d.lgs. n. 50 del 2016 - che ha abrogato lo stesso art. 241, comma 5, e introdotto una nuova disciplina delle modalità di nomina, dei requisiti degli arbitri e degli effetti della loro mancanza - è privo di efficacia retroattiva, e dunque non può venire in evidenza nel giudizio principale, che continua ad essere disciplinato dalla norma abrogata.
Riguarda ancheart. 5 d.lgs. 53/2010
Appalti pubblici - Arbitrato nelle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Requisiti del presidente del collegio arbitrale - Divieto di nomina per coloro che nel triennio precedente abbiano esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore nei giudizi arbitrali regolati dallo stesso art. 241 del codice dei contratti pubblici - Nullità del lodo in caso di inosservanza - Disciplina innovativa introdotta con decreto legislativo emanato in base a delega per l'attuazione di direttiva comunitaria - Difetto di base giuridica nei criteri direttivi volti alla razionalizzazione dell'arbitrato e nelle prescrizioni della direttiva comunitaria 2007/66/CE - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione alla legge delega n. 88 del 2009 e alla direttiva 2007/66/CE - l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 53 del 2010, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto "comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile". La norma del d.lgs. n. 53 del 2010 censurata dal Collegio arbitrale di Roma, stabilendo per il solo presidente del collegio arbitrale un requisito nuovo e ulteriore e collegando alla sua mancanza la nullità del lodo, introduce nel codice dei contratti pubblici una disciplina marcatamente innovativa dei requisiti degli arbitri, che non può farsi risalire alla legge delega n. 88 del 2009, recante la "legge comunitaria 2008". Ed infatti, nei principi e criteri posti da quest'ultima per l'insieme delle direttive comunitarie oggetto di attuazione non si fa cenno alla disciplina dell'arbitrato; i principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 44, comma 3, lett. m ), della stessa legge per il recepimento della direttiva 2007/66/CE - che autorizzano il legislatore delegato a "dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato" - non concernono i requisiti del presidente del collegio arbitrale; l'indicata finalità di "razionalizzazione" identifica il riordino e la riorganizzazione di una disciplina già vigente ed è quindi insufficiente a legittimare previsioni innovative del tipo di quella in esame. Né alcun pertinente principio è desumibile dalle prescrizioni della direttiva 2007/66/CE, poiché essa non riguarda la disciplina dell'arbitrato dettata dal codice dei contratti pubblici, ma le procedure di ricorso relative alla fase dell'affidamento dell'appalto. Il difetto di base giuridica della norma censurata è suffragato dall'esame dei lavori preparatori del d.lgs. n. 53 del 2010 e dal parere espresso sul relativo schema di decreto dalle competenti Commissioni parlamentari. Innovativa rispetto alla disciplina dell'arbitrato posta dal codice di procedura civile - e quindi esulante dall'ambito della razionalizzazione e riorganizzazione autorizzata dal legislatore delegante - è altresì la disciplina degli effetti della mancanza del nuovo requisito, inscindibilmente correlata all'introduzione di esso.
Riguarda ancheart. 5 d.lgs. 53/2010
Thema decidendum - Accoglimento di censure di incostituzionalità per vizio formale (in specie, difetto di delega) - Assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il contenuto precettivo della norma caducata.
L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost., determina l'assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il contenuto precettivo della norma, sollevate con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 33, quinto comma, 35, 41, 102, 108, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 26, 45, 46, 49, 50, 56 e 57 del TFUE.
Riguarda ancheart. 5 d.lgs. 53/2010
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale per vizio formale (in specie, difetto di delega) - Effetti - Ininfluenza sulle norme successive che hanno disciplinato ex novo la materia.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'(abrogato) art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost., comporta che in nessun modo ed in nessun punto la pronuncia investe le successive norme che hanno disciplinato ex novo la materia.
Riguarda ancheart. 5 d.lgs. 53/2010
Amministrazione pubblica - Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - Controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici - Disciplina a regime - Previsione che le controversie possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - Lamentata attribuzione alla pubblica amministrazione di un diritto potestativo in ordine all'instaurazione del giudizio arbitrale - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel processo - Asserita disparità di trattamento fra gli arbitrati in materia di contratti pubblici e gli arbitrati disciplinati dal codice processuale civile - Asserita violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa - Insussistenza - Ragionevolezza del limite all'autonomia contrattuale a tutela di interessi generali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., in quanto prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. La scelta discrezionale del legislatore di subordinare ad una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle suddette controversie non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. Nel settore dei contratti pubblici, in particolare, alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, si accompagna la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. A tale finalità è dichiaratamente ispirata la norma censurata, che non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri ad una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. La discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuare i limiti al ricorso all'arbitrato consente, altresì, di escludere che il diverso trattamento normativo fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal codice di rito civile presenti caratteri di manifesta irragionevolezza. Inoltre, non sussiste la violazione del principio della parità delle parti nel processo, in quanto la prevista autorizzazione si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio e non determina, pertanto, alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. Infine, la scelta, operata dal legislatore, di affidare all'organo di governo, e non alla dirigenza, il compito di autorizzare motivatamente il ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nel concedere o negare l'autorizzazione non solo non è riducibile alla categoria dei semplici apprezzamenti tecnici, involgendo essa valutazioni di carattere politico-amministrativo sulla natura e sul diverso rilievo degli interessi caso per caso potenzialmente coinvolti nelle controversie derivanti dall'esecuzione di tali contratti, ma, per il suo stesso oggetto, si esprime in giudizi particolarmente delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di governo. - Sulla discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso, v. la citata sentenza n. 376/2001. - In tema di compatibilità tra la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale e la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, v. la citata ordinanza n. 11/2003. - Sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 81/2013.
Riguarda ancheart. 1 legge 190/2012