Art. 47 — Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
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((Operatori economici stabiliti)) in Stati diversi dall'Italia (art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002) ((agli operatori economici stabiliti)) negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per ((gli operatori economici)) di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. ((Essi)) si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione ((degli operatori economici italiani)) alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5.
Testo vigente dal 17 ottobre 2008 al 19 aprile 2016 · versione 18 su Normattiva