Art. 194
[1]in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero (articolo 14, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)
[2]1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 184 e 185, l'impresa residente nel territorio dello Stato puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.
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