Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle prerogative statutarie provinciali - Non riferibilità della disciplina denunciata alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», sollevate dalla Provincia autonoma di Trento per violazione dell'art. 11, numero 17, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che attribuisce alla potestà legislativa primaria provinciale la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, dell'art. 117, sesto comma, Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 16 marzo 1992, n. 266, nonché del principio di leale collaborazione. Infatti il riferimento all'art. 4, comma 3, del Codice "ai contratti di ogni altra amministrazione" deve essere inteso, all'esito di una interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che lo stesso ricomprende lo Stato e le Regioni e non anche le Province autonome di Trento e Bolzano.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Riserva al regolamento statale di indicare quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili oltre che alle Regioni anche «alle Province autonome» - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Violazione della clausola di salvaguardia (di cui all'art. 4, comma 3 del Codice) delle prerogative statuarie provinciali - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente alle parole «province autonome». La previsione che il regolamento di cui al comma 1 indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni, rientranti ai sensi dell'art. 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle Regioni e Province autonome, estende, in maniera contraddittoria rispetto alla clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie provinciali contenuta nel comma 3 dell'art. 4, anche alle Province autonome le disposizioni regolamentari statali.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto - Lamentata violazione dei limiti al potere regolamentare statale - Esclusione - Legittimazione del legislatore statale a disciplinare la materia anche con norme regolamentari di dettaglio in materia di «tutela della concorrenza», nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», censurato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118, in quanto ricomprenderebbe tra le materie di competenza statale esclusiva settori ed oggetti che rientrerebbero, invece, in competenze regionali. Infatti la potestà regolamentare dello Stato si esplica unicamente in ambiti materiali che spettano in via esclusiva alla competenza legislativa statale, riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», sicché spetta allo Stato dettare la relativa regolamentazione del settore anche con norme di dettaglio poste da disposizioni regolamentari, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale nell'ipotesi di attribuzione del potere regolamentare statale nella materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva statale di tipo trasversale - Esclusione - Non prospettabilità di alcun condizionamento delle fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali, esclusivamente rivolte a realizzare assetti concorrenziali - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che attribuiscono un potere regolamentare statale per la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, anche «ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato», censurato, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118, in quanto, per le materie trasversali di competenza legislativa statale, lo Stato potrebbe intervenire soltanto in via legislativa e non anche regolamentare, non sussistendo motivi per differenziare i vincoli espressi dai principi fondamentali e quelli derivanti dalla disciplina delle materie trasversali. Invero, non è prospettabile - in relazione alle specifiche questioni di legittimità costituzionale proposte e alla tipologia dei regolamenti previsti - alcun condizionamento di fonti primarie regionali da parte di fonti secondarie statali. Queste ultime, dando attuazione ed esecuzione a disposizioni di legge, detteranno tutte le norme necessarie a perseguire l'obiettivo di realizzare assetti concorrenziali; mentre le prime disciplineranno i profili non afferenti, ancorché contigui, a quelli relativi alla tutela della concorrenza. Le modalità di operatività della materia in esame garantiscono, dunque, anche quando venga in rilievo l'esercizio di una potestà regolamentare, la separazione tra fonti statali e regionali di rango diverso, evitando così che un atto secondario dello Stato interferisca con la legge regionale.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale per omessa previsione di coinvolgimento regionale - Esclusione - Insussistenza dell'obbligo di coinvolgimento regionale nell'esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva, anche di tipo trasversale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale disciplina la procedura di adozione del regolamento statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, sollevata, in relazione agli artt. 97, 117 e 118 Cost., per omessa previsione di coinvolgimento regionale. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio della potestà regolamentare dello Stato nelle materie riservate alla sua competenza legislativa esclusiva, anche di tipo trasversale, qual è la tutela della concorrenza. Il rispetto delle regole collaborative può essere imposto a livello costituzionale nei soli casi in cui si verifichi un forte intreccio con competenze regionali che richieda l'adozione di modalità concordate o comunque di meccanismi che garantiscano il coinvolgimento dei livelli di governo interessati. Nel caso in esame, le altre competenze regionali diventano l'oggetto sui cui incide la funzione espletata dallo Stato attraverso l'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza sicché si realizza una separazione tra competenza statale e competenza regionale che non richiede, salvo le peculiarità di determinate fattispecie, particolari forme di leale collaborazione nella fase di esercizio della potestà regolamentare, fermo restando che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere, come è avvenuto in relazione a specifiche norme contenute nel Codice, forme di cooperazione con i livelli di governo regionali nella fase di adozione di singoli atti regolamentari.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione dell'autonomia legislativa regionale e dei limiti posti dalla legge delega, conseguente all'autoqualificazione, da parte della fonte statale, regolamentare delle norme applicabili alle Regioni - Portata meramente ricognitiva e non precettiva della disposizione impugnata, inidonea a produrre lesioni delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del 12 aprile 2006 n. 163, sollevata per contrasto con gli artt. 76 e 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto un'autoqualificazione statale delle norme applicabili alle Regioni, non potrebbe essere operata con un regolamento governativo, soprattutto quando al regolamento è lasciato un ampio margine di discrezionalità. Infatti la norma - che si limita a stabilire, in settori rientranti nella competenza legislativa statale, che il regolamento indichi quali disposizioni in esso contenute si indirizzino anche all'ente Regione - ha esclusivamente una finalità ricognitiva, sicché, data la mancanza di una effettiva portata precettiva della disposizione impugnata, deve ritenersi insussistente un vulnus alle competenze regionali.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuta violazione della delega legislativa per omessa esplicita indicazione del carattere cedevole delle disposizioni regolamentari statali - Asserita preclusione dell'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria - Necessità di previsione del carattere cedevole delle norme regolamentari statali nella sola ipotesi di incidenza in materia di competenza regionale - Esercizio di potere regolamentare statale in materia di competenza esclusiva - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto la sostituzione preventiva prevista, in attuazione del quinto comma dell'art. 117 Cost., dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 non potrebbe avvenire in via regolamentare e, anche ammesso che ciò fosse possibile, i regolamenti dovrebbero avere carattere suppletivo e cedevole. Infatti deve ritenersi che la disposizione censurata - prevedendo l'esercizio della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale - non deve recare l'esplicita indicazione del carattere cedevole delle norme in essa contenute. Tale carattere deve, infatti, essere presente esclusivamente nel caso in cui la potestà regolamentare venga esercitata nelle materie di competenza regionale.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di potere regolamentare statale riferibile, per gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciato contrasto con la previsione della legge n. 11 del 2005 che consente l'attuazione di direttive comunitarie mediante regolamento solo se così dispone la legge comunitaria - Mancanza, altresì, nella legge comunitaria n. 62 del 2005 di uno specifico criterio direttivo - Riconducibilità direttamente alla Costituzione del potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 76 e 117, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost., che interferiscono con materie regionali, non sarebbe permessa l'adozione di norme regolamentari per i contratti di interesse regionale di rilevanza comunitaria, poiché l'art. 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 consentirebbe l'attuazione delle direttive comunitarie, mediante regolamento, soltanto nel caso in cui ciò venga autorizzato dalla legge comunitaria, mentre nessuna autorizzazione sarebbe contenuta nella legge delega 18 aprile 2005, n. 62, che omette, altresì, di prevedere uno specifico principio o criterio direttivo. Premesso che la legge n. 62 del 2005, per il suo carattere di normativa successiva e specifica, prevale comunque sulle disposizioni contemplate nella legge n. 11 del 2005, deve rilevarsi che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost. discende direttamente dalla Costituzione, sicché non rileva la mancanza nella norma delegante di uno specifico criterio direttivo al riguardo.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Possibilità per le stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato - Possibilità di richiamare il capitolato generale dei lavori pubblici nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali - Ricorso della Regione Veneto - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente e residuale - Esclusione - Previsione di mere facoltà e non di obblighi per la realizzazione di opere pubbliche regionali - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 7 e 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella parte in cui consentono alle stazioni appaltanti di adottare propri capitolati o di recepire il capitolato generale dello Stato, censurato, in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, in quanto - escludendo che la legge regionale possa prevedere l'approvazione di un apposito capitolato generale oppure l'adozione da parte di tutte le stazioni appaltanti di schemi uniformi di capitolati speciali - lederebbe la competenza legislativa delle Regioni sui lavori pubblici di interesse regionale, oltre che la competenza sulla organizzazione propria e degli enti da essa dipendenti. Le norme impugnate - a prescindere dalla materia in cui sono inquadrabili - non prevedono alcun obbligo per le stazioni appaltanti di adottare capitolati speciali o di richiamare nei bandi o negli inviti a partecipare alle gare il capitolato generale dei lavori pubblici, ma solo la facoltà di farlo, sicché deve escludersi che sia ravvisabile un vulnus alle competenze legislative della Regione per quanto attiene alla realizzazione delle opere pubbliche regionali.