Art. 98 — Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 2007 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n. 401 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2007, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 29 novembre 2007 al 19 aprile 2016 · versione 11 su Normattiva