Art. 98Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)

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Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n. 401 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2007, n. 46), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 29 novembre 2007 al 19 aprile 2016 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art98 · fonte su Normattiva