Art. 98 — Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
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Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 29 novembre 2007 · versione 0 su Normattiva