Art. 6 codice dei contratti pubblici (Allegato I.14)

[1]e attivita' di coordinamento

[2]1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialita' nell'adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti. 2. E' costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un ((tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,)) composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attivita' della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni:

  • a)ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato;
  • b)definizione aggiornata dei prodotti piu' rilevanti e delle relative unita' di misura sui quali condividere l'attivita' di monitoraggio;
  • c)condivisione dei risultati dell'attivita' di monitoraggio sui costi dei prodotti piu' rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
  • d)definizione di criteri e modalita' per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali piu' rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi;
  • e)condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
  • f)definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita' dei prezzari, nonche' le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di ((gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice));
  • g)condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalita' con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita' stesse di rilevazione.
  • g-bis)((definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.)) 3. Il ((tavolo tecnico di cui al comma 2)) e' costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalita' condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attivita' che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorita' individuate. 4. E' costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorita' di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici. 5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti:
  • a)promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attivita' di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonche' degli altri elementi funzionali alle attivita' di rilevazione;
  • b)proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali. 6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attivita' di monitoraggio.

Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-14-art6 · fonte su Normattiva