Art. 8 codice dei contratti pubblici (Allegato I.5)
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[1]Modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
[2]1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. 2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024 · versione 0 su Normattiva