Art. 16 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Calcolo sommario dei lavori.

[2]1. Il calcolo sommario dei lavori e' effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. 2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto e' effettuato applicando alle quantita' delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili. 2-bis. ((In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere l'utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica, applicati agli aspetti relativi alla computazione dei lavori.)) 2-ter. ((Nei casi di cui al comma 2-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico estimativo di massima dell'intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, nonche' la descrizione del processo di generazione dell'elaborato a partire dai modelli informativi.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art16 · fonte su Normattiva