Art. 16 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024. Leggi il testo vigente →
[1]Calcolo sommario dei lavori.
[2]1. Il calcolo sommario dei lavori e' effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. 2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto e' effettuato applicando alle quantita' delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.
Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024 · versione 0 su Normattiva