Art. 26 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)
[1]Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.
[2]1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, puo' essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora piu' gravose delle condizioni di esercizio, nonche' alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo. 4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilita' tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. 5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'. 6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
- a)gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l'altro:
- 1)per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- 2)per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
- 3)per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
- b)la relazione di calcolo contenente:
- 1)l'indicazione delle norme di riferimento;
- 2)la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie;
- 3)l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
- 4)le verifiche statiche. 7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo e' completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative. 8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
- a)gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b)l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
- c)la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature. 9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP. 10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva