Art. 37 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica.

[2]1. Il responsabile del progetto puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti. 2. L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e' affidata unitariamente. 3. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attivita' professionali a norma dell'articolo 43. 4. ((Nel caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo allegato al DIP. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica accerta la conformita' del progetto esecutivo agli adempimenti e requisiti riportati nel capitolato informativo di cui all'articolo 13-bis del presente Allegato.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art37 · fonte su Normattiva