Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato I.7)

[1]Livelli della progettazione di lavori pubblici.

[2]1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

  • a)progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
  • b)progetto esecutivo. 2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuita', al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-7-art4 · fonte su Normattiva