Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato II.12)

[1]ALLEGATO II.12

[2]Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

[3](Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4)

[4]Articolo 1. Ambito di applicazione.

[5]1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, del codice. 2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. 3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonche' dalla Parte III del presente allegato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-12-art1 · fonte su Normattiva