Art. 35 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

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[1]Valutazione delle variazioni contrattuali.

[2]1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

  • a)ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
  • b)quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-14-art35 · fonte su Normattiva