Art. 35 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)
[1]Valutazione delle variazioni contrattuali.
[2]1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
- a)ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b)quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva