Art. 13 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024. Leggi il testo vigente →

[1]Progetto di fattibilita' tecnico-economica.

[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilita' tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. 2. Sono documenti del progetto di fattibilita':

  • a)la relazione generale;
  • b)la relazione tecnica;
  • c)le indagini e ricerche preliminari;
  • d)la planimetria generale ed elaborati grafici;
  • e)le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
  • f)la scheda tecnica di cui all'articolo 14;
  • g)il calcolo sommario della spesa;
  • h)il quadro economico di progetto;
  • i)il cronoprogramma dell'intervento;
  • l)il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
  • m)lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica. 3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all'articolo 1, e' disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo. Il RUP, nella fase di progettazione di fattibilita', valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, l'eventuale possibilita' di porre a base di gara il progetto di fattibilita' tecnico-economica, oppure di ridurre i contenuti della progettazione esecutiva, salvaguardandone la qualita'. 4. Le indagini e ricerche di cui al comma 2 riguardano:
  • a)l'analisi storico-critica;
  • b)i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
  • c)il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
  • d)la diagnostica;
  • e)l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
  • f)l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti. 5. In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione e ai caratteri storico-artistici del manufatto il progetto di fattibilita' puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Testo vigente dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art13 · fonte su Normattiva