Art. 15 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

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[1]Progetto esecutivo.

[2]1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' tecnico-esecutive degli interventi; e' elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicita' dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 2. Sono documenti del progetto esecutivo:

  • a)la relazione generale;
  • b)le relazioni specialistiche;
  • c)gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
  • d)i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  • e)il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  • f)il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • g)il computo metrico-estimativo e quadro economico;
  • h)il cronoprogramma;
  • i)l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  • l)il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art15 · fonte su Normattiva