Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. Leggi il testo vigente →

[1]ALLEGATO II.4

[2]Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

[4]Articolo

[5]1

[6]Finalita'.

[7]1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalita' di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

[8]2

[9]La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacita' di gestire direttamente, secondo criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, le attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

  • a)progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
  • b)esecuzione dei contratti.

[10]3

[11]Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a)

[12]del comma 2.

Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art1 · fonte su Normattiva