Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2)

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1.((Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • a)assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
  • b)dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
  • c)componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  • d)insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
  • e)magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se gia' collocati a riposo;
  • f)professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).)) 2. ((Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.)) 3. ((Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
  • a)si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
  • b)versino in una situazione d'incompatibilita' ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attivita' sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
  • c)con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
  • d)abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.)) 4. ((La sussistenza di cause d'incompatibilita' dei membri o del presidente puo' essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024 al 20 luglio 2025 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art2 · fonte su Normattiva