Art. 147 codice dei contratti pubblici
Elettricita'. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita':
- a)di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';
- b)di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:
- a)la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
- b)l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso. ((Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.))
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva