Art. 22
[1]' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea (articolo 7-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea:
- a)le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
- b)le prestazioni pubblicitarie;
- c)le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- d)le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e)la messa a disposizione del personale;
- f)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g)la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
- h)le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva