Art. 152 codice dei contratti pubblici — Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
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Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
- a)estrazione di petrolio, estrazione o produzione di gas;
- b)prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi. Rimangono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e di gas naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita' direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva