Art. 61 codice dei contratti pubblici
Contratti riservati
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e ((...)) di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori ((...)) sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). ((Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.)) Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Si considerano soggetti con disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva