Art. 114 cod. cons. — Responsabilita' del produttore
Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per attività pericolosa - Responsabilità da prodotto difettoso - Differenze - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.
Nella responsabilità per attività pericolosa (avente natura oggettiva), l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza; diversamente, la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del produttore di una protesi d'anca - in relazione sia agli artt. 114 e ss. cod. cons., sia all'art. 2050 c.c. - sulla sola base della conformità del prodotto agli standard tecnici, nonostante l'evidenza di alcuni studi scientifici, antecedenti all'intervento di impianto, che avevano già evidenziato problematiche connesse all'utilizzo di tale tipologia di protesi, tanto che lo stesso produttore aveva successivamente deciso di ritirarle dal commercio).
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 117 Codice del consumoart. 118 Codice del consumo
Precedenti: 674235-04, 665056-01, 652845-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Nella responsabilità per attività pericolosa (avente natura oggettiva), l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza; diversamente, la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del produttore di una protesi d'anca - in relazione sia agli artt. 114 e ss. cod. cons., sia all'art. 2050 c.c. - sulla sola base della conformità del prodotto agli standard tecnici, nonostante l'evidenza di alcuni studi scientifici, antecedenti all'intervento di impianto, che avevano già evidenziato problematiche connesse all'utilizzo di tale tipologia di protesi, tanto che lo stesso produttore aveva successivamente deciso di ritirarle dal commercio).
Rv. 675841-01
Collegamenti
Art. 111 — Responsabilita' del produttore
… fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.…
Art. 118 — Esclusione della responsabilita'
La responsabilita' e' esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per…
Art. 63 — Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto
La responsabilita' per danno da prodotto e' regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto e' stato acquistato, a meno che il produttore…
Art. 120 — Prova
Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilita' prevista…
Art. 116 — Responsabilita' del fornitore
Quando il produttore non sia individuato, e' sottoposto alla stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attivita' commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta…
Art. 2051 — Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art114 · fonte su Normattiva