Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in 69 <!-- pag. 70 --> condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.
Cass. civ. n. 2352/2026Sez. 3Rv. 677825-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 41 Codice penaleart. 2048 Codice civile
Precedenti: 674771-01
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per attività pericolosa - Responsabilità da prodotto difettoso - Differenze - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.
Nella responsabilità per attività pericolosa (avente natura oggettiva), l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza; diversamente, la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del produttore di una protesi d'anca - in relazione sia agli artt. 114 e ss. cod. cons., sia all'art. 2050 c.c. - sulla sola base della conformità del prodotto agli standard tecnici, nonostante l'evidenza di alcuni studi scientifici, antecedenti all'intervento di impianto, che avevano già evidenziato problematiche connesse all'utilizzo di tale tipologia di protesi, tanto che lo stesso produttore aveva successivamente deciso di ritirarle dal commercio).
Cass. civ. n. 21919/2025Sez. 3Rv. 675841-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 117 Codice del consumoart. 118 Codice del consumoart. 114 Codice del consumo
Precedenti: 674235-04, 665056-01, 652845-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Cass. civ. n. 20381/2025Sez. URv. 675637-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2058 Codice civileart. 9 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 37 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 671130-02
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Attività pericolosa - Rilevanza della condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Necessaria valutazione della natura e pericolosità dell'attività - Risarcimento dei danni da fumo attivo - Configurabilità del concorso di colpa del consumatore fumatore - Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici - Necessità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 234 <!-- pag. 235 --> 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Cass. civ. n. 13844/2025Sez. 3Rv. 674771-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1227 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 665056-01, 656688-01, 621061-01, 646469-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.
In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.
Cass. civ. n. 196/2025Sez. 3Rv. 673371-01
Riguarda ancheart. 2051 Codice civileart. 183 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 664792-01, 671190-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).