Art. 123 cod. cons.
Danno risarcibile
E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
- a)il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
- b)la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva