Art. 123 cod. cons.Danno risarcibile

E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

  • a)il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  • b)la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art123 · fonte su Normattiva