Art. 129 cod. cons. — Conformita' dei beni al contratto
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[1](( Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
- a)corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e alla qualita' contrattuali e possedere la funzionalita', la compatibilita', l'interoperabilita' e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
- b)essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- c)essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e d)
[2]essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. 3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
- d)essere della quantita' e possedere le qualita' e altre caratteristiche, anche in termini di durabilita', funzionalita', compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicita' o nell'etichetta.)) 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170
42con decorrenza dal 1 gennaio 2022
Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Testo vigente dal 10 dicembre 2021 al 25 febbraio 2025 · versione 36 su Normattiva