Art. 140-duodecies cod. cons.
Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza
((1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell'articolo 140-novies e' interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell'atto introduttivo sono altresi' impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.)) 47
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
47con decorrenza dal 25 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'articolo 140-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023".
Testo vigente dal 25 febbraio 2025, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva