Art. 17 cod. cons.Sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 3 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 3 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art17 · fonte su Normattiva